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L’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre in vigore da oggi 6 novembre, prevede nuove restrizioni a livello nazionale e per aree differenziate. Nessun territorio italiano è considerato ad oggi estraneo all’impennata di contagi che sta imperversando in questo periodo perciò anche le regioni la cui curva epidemiologica è migliore sono considerati a rischio moderato (zone gialle: Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Sardegna); le zone arancioni (Puglia e Sicilia) sono considerate a rischio medio-alto, mentre le rosse (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria) sono considerate ad alto rischio. Vediamo cosa può riguardare gli Sport Equestri nelle varie aree.

Zone gialle:

  • Attività sportiva all’aperto consentita nel rispetto delle norme di distanziamento prescritte e delle Linee Guida dell’Ufficio Sport della PCM
  • Consentite a porte chiuse le competizioni riconosciute come nazionali dal CONI su richiesta di ASI.
  • Sospese attività piscine e palestre
  • Mascherine obbligatorie sempre, anche all’aperto ove non garantita la condizione di isolamento; esclusi coloro che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, disabili o soggetti affetti da patologie non compatibili.
  • Obbligo di mantenere distanza interpersonale di almeno 1 metro; 2 metri durante l’esercizio fisico.
  • Stop alla circolazione dalle 22 alle 5, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  • I soggetti con temperatura corporea superiore a 37.5° devono rimanere a casa quindi non possono essere accettati al circolo
  • Consentiti gli spostamenti anche fuori regione purché le regioni limitrofe siano nella stessa zona gialla

Zone arancioni: le norme di seguito elencate devono essere considerate un’aggiunta a quelle già previste per le zone gialle.

  • Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, salute.
  • Divieto di spostamento in Comune diverso da quello di residenza salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, salute.

Zone rosse: le norme di seguito elencate devono essere considerate un’aggiunta a quelle già previste per le zone gialle e arancioni.

  • E’ consentito uscire di casa solo per motivi di estrema necessità
  • Sospesa attività sportiva di base l’attività motoria presso circoli sportivi anche all’aperto
  • Sospese tutte le competizioni organizzate dagli EPS

In ossequio all’Art 1 comma 9 lettera f: tra le attività sospese fanno eccezione le attività riabilitative o terapeutiche e sono consentite le attività dei centri di riabilitazione.

Si ricorda che ai sensi della circolare ministeriale del 12 marzo u.s., il proprietario o detentore di un cavallo è tenuto ad occuparsi sempre dell’accudimento dell’animale , anche durante lo stato di emergenza: pertanto gli spostamenti relativi alla cura del cavallo rientrano nella casistica prevista dalla deroga relativa ai motivi di salute che si intendono così estesi anche alla salute degli animali. La movimentazione dei cavalli, sia da terra che da montati, è consentita nell’ambito del mantenimento di un adeguato stato psico-fisico dell’animale: pertanto l’accesso ai circoli dovrà essere consentito ai proprietari/detentori di cavalli nel rispetto delle norme di distanziamento ed igiene vigenti e in pieno accordo con i gestori delle strutture che dovranno provvedere a contingentare gli ingressi al fine di assicurare a tutti gli animali un adeguato trattamento senza creare assembramenti.