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Alla luce delle gravi incertezze che aleggiano in ambito sportivo rispetto alla  Fase 2 dell’emergenza sanitaria Coronavirus, in vigore dal 4 maggio 2020, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del CONI e delle autorità competenti,  presi in esame gli ultimi documenti emanati  (DPCM del 26.04.2020, Circolare del Ministero degli Interni del 02.05.2020, Linee Guida del Ministero della Salute del 29.04.2020, Linee Guida dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 03.05.2020, delibere e ordinanze regionali), mettiamo a disposizione dei nostri tesserati ed affiliati delle FAQ che manterremo quotidianamente aggiornate :

  • L’assicurazione nella fase 2 dell’emergenza coronavirus è sospesa?

No, l’assicurazione non è mai stata sospesa: decade automaticamente per quelle attività che la legge non ritiene legittime perciò tutto ciò che le istituzioni hanno ritenuto di escludere durante il lockdown ha determinato il temporaneo decadimento delle coperture; inoltre nel frangente di lockdown l’assicurazione è stata estesa per le attività motorie che è possibile svolgere a casa.

  • Le ordinanze e i decreti regionali sono validi?

Si, sono provvedimenti validi per il territorio di riferimento e emendano o integrano il DPCM negli argomenti trattati.

  • Cosa è consentito ai proprietari di cavalli?

Come previsto dai DPCM, al proprietario è consentito lo spostamento per provvedere allo stato di benessere del proprio animale quale ‘esigenza indifferibile’ ivi compresa la movimentazione dei propri cavalli sia da terra che montati a seconda delle specifiche esigenze e se per motivi di salute.

  • I titolari di fida o mezza fida possono montare?

Sono considerati alla stregua di proprietari in quanto legittimi ‘detentori’ di un cavallo e pertanto posseggono gli stessi diritti e doveri dei proprietari.

  • I proprietari o affidatari di cavalli, possono prelevare il loro cavallo per svolgere individualmente attività all’aperto anche in spazi attigui alle strutture equestri?

E’ consentito il prelievo anche temporaneo del cavallo da parte del proprietario per lo svolgimento di attività all’esterno della struttura in cui il cavallo si trova, previo rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri (DPCM art.1 lett.’f’).

  • Con quale tesseramento ASI posso montare nel rispetto del DPCM del 26.04.2020?

Si ritengono idonei tutti i tesseramenti C1 che trovino una loro corrispondenza nei tesseramenti già consentiti e legittimati dalla FSN o DSA di riferimento. Il DPCM del 26.04.2020 consente l’attività agli atleti di interesse nazionale, cioè coloroche, con tessera C1, posseggono i requisiti per la partecipazione a gare nazionali (non ludiche). A titolo non esaustivo indichiamo ad esempio chi ha già partecipato a categorie non ludiche in ambito di gare nazionali (TSE, WJT, JSC, etc…)  o a categorie di pari livello in ambito di altri organismi sportivi (EPS, FSN, DSA).  Per la verifica dei requisiti ed eventuali chiarimenti il Settore Sport Equestri ASI è a disposizione all’ indirizzo operativo@asiequitazione.com.

  • Come posso certificare di essere atleta di interesse nazionale?

In base al DPCM e alla circolare del Ministero degli Interni del 02.05.2020, l’organismo sportivo di riferimento è preposto al rilascio di apposita attestazione, previa verifica dei requisiti e possesso di idoneo tesseramento in corso di validità.

  • E’ possibile praticare attività sportiva e motoria individuale e in che modalità?

Il DPCM e la circolare del Ministero degli Interni dichiarano consentita agli atleti professionisti e non, di discipline individuali, così come per ogni cittadino, l’attività sportiva e motoria individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri fermo restando il divieto di qualsiasi forma di assembramento.

  • E’ possibile praticare attività sportiva e motoria di squadra e in che modalità?

La circolare del Ministero degli Interni dichiara consentita anche agli atleti professionisti e non, di discipline non individuali, così come per ogni cittadino, l’attività sportiva e motoria individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri fermo restando il divieto di qualsiasi forma di assembramento.

  • Di chi è la responsabilità se qualcuno compie delle azioni contro le normative vigenti?

All’interno del centro sportivo il Presidente dell’associazione è sempre colui che risponde.

  • Quali sono le disposizioni in materia di prevenzione sanitaria per emergenza coronavirus in ambito sportivo?

Al momento valgono le disposizioni di prevenzione delle autorità locali competenti, in attesa di apposite Linee Guida emanate previa validazione del comitato tecnico scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, a cura dell’Ufficio per Sport della PCM, su proposta del CONI ovvero del CIP sentita la FMSI (lettera ‘g’ art. 1  DPCM 26.04.2020).

Risultano altresì rilevanti le disposizioni in materia di ambienti di lavoro, emanate dal Ministero della Salute con le ‘Indicazioni Operative’ del 29.04.2020.

  • Chi è responsabile della prevenzione sanitaria di un centro sportivo?

All’interno del centro sportivo il Presidente dell’associazione è sempre responsabile di tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

  • Posso svolgere attività se ho un codice Ateco 85……?

Le attività di cui al codice Ateco 85……. sono consentite dal DPCM del 26.04.2020.

  • Posso effettuare un’affiliazione o un rinnovo affiliazione in questo momento?

Si, gli uffici non hanno mai chiuso e sono operativi al 100%

  • Posso attivare dei tesseramenti in questo momento?

Si, gli uffici non hanno mai chiuso e sono operativi al 100%

  • E’ ancora possibile fare domanda per il bonus di 600 euro per i collaboratori sportivi?

No, la prima tranche si è chiusa il 30 aprile e siamo in attesa dei provvedimenti per il mese successivo.

  • E’ possibile svolgere l’assemblea annuale prevista per aprile?

No, il divieto di assembramenti e di riunione e le ulteriori misure più restrittive adottate a partire dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 (Decreto Io resto a casa) non consentono lo svolgimento di assemblee.

  • E’ possibile svolgere l’assemblea in videoconferenza?

Il D.L. del 17 marzo prevede la possibilità per tutti i sodalizi di riunire gli organi collegiali in videoconferenza, anche se tale modalità non sia regolamentata dallo statuto purché vengano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. E’ evidente pertanto che l’organizzazione di assemblee sociali con un numero consistente di aventi diritto alla partecipazione è di fatto impraticabile per la stragrande maggioranza delle associazioni.