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Tra le misure adottate dal decreto legge c.d. “Sostegni” approvato il 19 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri e ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, viene riconfermato il bonus ai collaboratori sportivi. I requisiti sono gli stessi delle misure precedenti con 2 rilevanti novità:
📌 il bonus non è legato ad alcuna mensilità e, per ora, deve quindi considerarsi una tantum per l’anno 2021;
📌 l’importo non è fisso ma variabile e viene determinato in relazione all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019 come segue:
🟩 3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro
🟦 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
🟨 1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.
La disposizione non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021. Il bonus, come in precedenza, sarà erogato da Sport e Salute s.p.a.
❗️Chi ha già beneficiato del bonus per il 2020, riceverà automaticamente l’ammontare dell’indennità senza necessità di presentare una nuova domanda; chi non ne ha beneficiato potrà presentare apposita domanda sulla piattaforma di Sport e Salute dal 1 aprile al 15 aprile 2021 dichiarando con autocertificazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma