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Fiscalità sportivaLe associazioni sportive dilettantistiche per realizzare un evento sportivo, generalmente, si avvalgono delle prestazioni di sportivi (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori) per le quali erogano compensi, premi, rimborsi e indennità.

Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata.

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dal MIPAAF (ex A.S.S.I., ex U.N.I.R.E.), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei “redditi diversi”.

Per poter considerare “redditi diversi” queste somme, occorre necessariamente che la manifestazione sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo).

Ad esempio, non si possono considerare redditi diversi quelli corrisposti ad un arbitro dilettante quando dirige una gara professionistica né i compensi corrisposti ad un’atleta professionista se partecipa ad un evento sportivo dilettantistico.

I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all’importo di 7.500 euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li percepisce.

Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all’aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all’Irpef.

Tale ritenuta si effettua:

  • a titolo d’imposta, se la somma corrisposta è compresa tra 7.501 e 28.158,28 euro;
  •  a titolo d’acconto, se superiore a 28.158,28.

Questo significa che, nel primo caso, la persona che ha percepito il compenso è stata tassata definitivamente e non indicherà, pertanto, nella propria dichiarazione dei redditi (se tenuto a presentarla) il compenso ricevuto. Nel secondo caso, viceversa, ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in cui dovrà riportare l’importo ricevuto e la ritenuta subita.

Gli sportivi che in un periodo d’imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef.

Possono fruire del medesimo trattamento fiscale agevolato anche coloro che all’interno dell’associazione si occupano in maniera non professionale della parte amministrativa e contabile.Sono escluse dall’imponibile e, pertanto, non vanno assoggettate a ritenuta Irpef, le indennità chilometriche e i rimborsi delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute dallo sportivo per prestazioni effettuate al di fuori del Comune di residenza.

Si ricorda inoltre che sul nostro sito ( http://www.asiequitazione.com/consulenza-fiscale/ ) c’è una funzione sportello fiscale attraverso la quale si può ottenere una prima consulenza gratuita.